(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 16
                          del 31 marzo 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                                Art. 1
                          Procedure di piano
 
   1. In armonia con quanto stabilito dal punto 2) dell'articolo 24 e
dal quarto comma dell'articolo 7  della  legge  regionale  16  aprile
1985,  n.  33,  secondo cui il servizio di acquedotto costituisce una
componente  del  piano  regionale  di  risanamento  delle  acque,   i
contenuti  delle  varianti  di  aggiornamento  e modifica al P.R.G.A.
(piano regolatore  generale  degli  acquedotti),  relativamente  alla
Regione del Veneto, sono stabiliti in coerenza col piano regionale di
risanamento   delle   acque,   con   particolare   riferimento   alla
determinazione dei perimetri e delle forme ottimali di gestione.
   2.  Il  procedimento  di adozione e di approvazione delle varianti
del P.R.G.A., nonche' i relativi elaborati, sono quelli stabiliti per
il piano regionale di risanamento delle acque ai sensi degli articoli
25 e 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n.  33,  tenendo  fermo
che,   in   relazione  alla  natura  delegata  delle  funzioni,  sono
vincolanti per la Regione, in sede di approvazione, le  direttive,  i
vincoli,  gli  aggiornamenti  e le modifiche del piano generale degli
acquedotti,  comportanti  una  diversa  distribuzione  delle  riserve
idriche   fra  le  regioni,  e  indicati  dallo  Stato,  in  sede  di
osservazioni sul piano adottato, a norma del punto  4)  dell'articolo
91  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
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