(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 16 del 31 marzo 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Procedure di piano 1. In armonia con quanto stabilito dal punto 2) dell'articolo 24 e dal quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, secondo cui il servizio di acquedotto costituisce una componente del piano regionale di risanamento delle acque, i contenuti delle varianti di aggiornamento e modifica al P.R.G.A. (piano regolatore generale degli acquedotti), relativamente alla Regione del Veneto, sono stabiliti in coerenza col piano regionale di risanamento delle acque, con particolare riferimento alla determinazione dei perimetri e delle forme ottimali di gestione. 2. Il procedimento di adozione e di approvazione delle varianti del P.R.G.A., nonche' i relativi elaborati, sono quelli stabiliti per il piano regionale di risanamento delle acque ai sensi degli articoli 25 e 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, tenendo fermo che, in relazione alla natura delegata delle funzioni, sono vincolanti per la Regione, in sede di approvazione, le direttive, i vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, comportanti una diversa distribuzione delle riserve idriche fra le regioni, e indicati dallo Stato, in sede di osservazioni sul piano adottato, a norma del punto 4) dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.